Nei progetti finanziati spesso sono previste delle misure selettive per gli affidamenti di servizi e di lavori o per l’acquisto di forniture più restrittive rispetto al Codice vigente sugli appalti.
Nello specifico, vengono previste delle selezioni tra almeno 3 operatori qualificati per importi superiori a soglie di 5 o 10 mila euro. In questi casi, non solo i beneficiari pubblici dovranno attenersi al rispetto di tali procedure, ma anche i beneficiari privati saranno chiamati a dimostrare di aver correttamente messo in atto quanto previsto dal regolamento del programma.
Nel caso in cui il programma che finanzia il progetto non preveda procedure selettive, è possibile procedere mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 del Dlgs 36/2023 (Codice appalti).
L'affidamento diretto è una procedura semplificata che consente di assegnare un contratto senza avviare un confronto competitivo. Questa modalità è applicabile per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servi...
Uno dei principi generali che regolano i finanziamenti pubblici è determinato dal divieto di doppio finanziamento sulla stessa spesa. Questo principio si muove di pari passo con il divieto di realizzare del lucro attraverso finanziamenti pubblici derivanti dalla copertura totale o parziale di spese.
Infatti, laddove ci trovassimo ad utilizzare una stessa spesa su più rendicontazioni che prevedano il riconoscimento di un contributo, nel caso di copertura parziale, il rischio di infrangere i suddetti principi è potenziale. Il rischio diventa certo nel caso di copertura totale
Il 100% di una spesa può essere parzialmente coperto da un contributo, ad esempio nella percentuale del 30%. In tal caso il restante 70% può essere o coperto dall’autofinanziamento con risorse proprie del beneficiario, o mediante un’ulteriore copertura da parte di un altro sovventore nella misura massima del 70%. Se infatti si superasse il 70%, ad esempio con un 80%, ci si troverebbe ad infrangere sia il principio...
L’ammissibilità delle spese finanziate dal PNRR è definita innanzi tutto dall’inerenza delle stesse agli obiettivi previsti per gli interventi e dal rispetto dei vincoli definiti dalla Missione, Componente e Investimento PNRR di riferimento, nonché dagli Avvisi pubblici correlati. Le spese devono essere sostenute conformemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente, in linea con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, che stabilisce i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
Per ogni spesa sostenuta, è necessario rispettare i seguenti requisiti:
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