A seguito del D.Lgs. 146/2021 per le collaborazioni occasionali iniziate a partire dal 21 dicembre 2021, nonché quelle in essere alla data del 11 gennaio 2022, è obbligatorio comunicare all’Ispettorato del Lavoro l’avvio delle collaborazioni.
Tale comunicazioni dovranno avvenire all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente mediante email indirizzata alla casella di posta riportata in uno specifico elenco emanato dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La mancata comunicazione, ma anche la ritardata comunicazione, comporta una sanzione che va da € 500 a € 2.500.
Le collaborazioni occasionali a cui la normativa introdotta fa riferimento sono quelle di cui all’articolo 2222 del codice civile, inquadrati fiscalmente tra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l) del TU>IR.
Va detto che tali prestazioni occasionali sono spesso utilizzate nell’ambito di progetti finanziati per assolvere a determinate task di progetto da parte di chi non opera professio...
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