Come dimostrare l’assenza del doppio finanziamento

Uno dei principi generali che regolano i finanziamenti pubblici è determinato dal divieto di doppio finanziamento sulla stessa spesa. Questo principio si muove di pari passo con il divieto di realizzare del lucro attraverso finanziamenti pubblici derivanti dalla copertura totale o parziale di spese.

Infatti, laddove ci trovassimo ad utilizzare una stessa spesa su più rendicontazioni che prevedano il riconoscimento di un contributo, nel caso di copertura parziale, il rischio di infrangere i suddetti principi è potenziale. Il rischio diventa certo nel caso di copertura totale

Il 100% di una spesa può essere parzialmente coperto da un contributo, ad esempio nella percentuale del 30%. In tal caso il restante 70% può essere o coperto dall’autofinanziamento con risorse proprie del beneficiario, o mediante un’ulteriore copertura da parte di un altro sovventore nella misura massima del 70%. Se infatti si superasse il 70%, ad esempio con un 80%, ci si troverebbe ad infrangere sia il principio del divieto di doppio finanziamento, sia quello del divieto di realizzazione di un lucro nella misura del 10%.

Molti soggetti beneficiari di contributi derivanti da programmi pubblici di fonte europea o nazionale si trovano dunque a dover dimostrare l’insussistenza del doppio finanziamento e ciò non è sempre semplice in alcuni specifici contesti.

Infatti, per quanto riguarda le spese specifiche di progetto giustificate tramite fatture, gli elementi che permettono di associare la spesa a un determinato progetto e quindi a uno specifico contributo previsto, oltre alla descrizione in cui devono essere riportati la denominazione e il codice identificativo del progetto, per i progetti di origine UE sono il CUP - Codice Unico di Progetto - e, nei casi di procedure di gara, il CIG - Codice Identificativo di Gara -.

Diverso è il caso delle spese del personale rendicontate a costi reali, orari o a giornata, in cui l’elemento tracciante del tempo dedicato al progetto è costituito dal timesheet integrato. Infatti, solo mediante una completa registrazione delle ore lavorate è possibile ravvisare se le ore giornaliere e quindi mensili siano state distribuite su più progetti finanziati e di conseguenza l’assenza della sovrapposizione di ore o giornate.

Infine, per le spese di viaggio è importante che vi sia un’autorizzazione al viaggio legata al progetto finanziato unitamente alle evidenze che giustifichino il viaggio stesso inerentemente al progetto quali un’agenda dei lavori e il foglio firme attestante la presenza. Per questo tipologia di spesa è poi necessario che vi sia la piena riconducibilità alle ore o giornate lavorate sul progetto anche nel timesheet integrato.

In passato, quando la documentazione in originale era costituita da documenti cartacei, l’elemento che veniva considerato portante per la dimostrazione dell’assenza del doppio finanziamento era costituito dal cosiddetto annullamento, ossia dal timbro o dalla semplice scritta riportante gli estremi del progetto, denominazione e codice, con il relativo importo rendicontato. Oggi, essendo la quasi totalità dei documenti in formato elettronico, l’annullamento su una copia cartacea non ha più senso in quanto, dello stesso documento giustificativo elettronico, potrebbero essere prodotte più copie ognuna con un annullamento riferito ad un progetto diverso.

Il principio dell’assenza del doppio finanziamento si accompagna anche al principio di tracciabilità delle spese effettuate attraverso contributi pubblici. Per la tracciabilità sono rilevanti la denominazione del progetto, il codice di progetto, il CUP, il CIG e la presenza di un conto corrente dedicato. Quest’ultimo, se non esplicitamente previsto, può non essere presente, così come il CIG nei casi in cui la spesa non derivi da una procedura di gara. Gli altri elementi devono essere sempre presenti in tutta la documentazione afferente al progetto che va dall’ordine o incarico fino al pagamento.

Altro principio affine è il divieto di cumulo. Questo consiste nell’impedire di accumulare diverse forme di supporto per coprire differenti porzioni di una determinata spesa, nella maggior parte dei casi un investimento. In tale contesto, si intende impedire un cumulo di incentivi che possono avere anche una natura differente (ad esempio, contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, contributi in conto interessi, ecc.). Va però detto che esistono alcuni finanziamenti per cui è ammesso il cumulo. Si tratta di casi particolari in cui la stessa normativa di riferimento della misura d’aiuto lo prevede esplicitamente.

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