Nel mese di dicembre 2024 la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha effettuato un aggiornamento (versione 1.2) del Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi CTE 2021 – 2027.
Gli aggiornamenti più rilevanti riguardano la definizione della categoria dei costi di personale, soprattutto per i cosiddetti contratti atipici e i lavoratori autonomi, l’ammissibilità dell’IRAP e le condizioni di eleggibilità delle spese di viaggio in valore percentuale dei costi del personale.
I costi del personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg sostenuti per il progetto ammesso a finanziamento.
Il personale può essere già alle dipendenze del beneficiario o assunto specificamente per lavorare al progetto. Inoltre, può essere assunto a tempo pieno dal beneficiario per la realizzazione delle attività progettuali (vale a dire che il dipendente spende il 100% del proprio tempo produttivo sul progetto) oppure a tempo parziale.
A norma dell’articolo 39 del Regolamento Interreg si evidenzia che in questa categoria possono essere compresi tutti i contratti a favore di persone fisiche che non si configurano come contratti professionali o di prestatori d’opera, i quali rientrano nella categoria di spesa “Costi per consulenze e servizi esterni”.
A tal riguardo, il comma 2, secondo capoverso dello stesso articolo, specifica che i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il Beneficiario in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego/di lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.
Ai fini della classificazione di tali pagamenti nella categoria “spese per retribuzioni”, anche nel caso di persone fisiche titolari di partita IVA, si raccomanda il rispetto delle seguenti condizioni:
la persona presta la propria attività a favore del Beneficiario secondo quanto indicato nella lettera d’incarico relativa al progetto Interreg con modalità assimilabili a quelle di un lavoratore dipendente;
i risultati del lavoro realizzato appartengono al Beneficiario;
il compenso non è sostanzialmente differente, in linea di principio, dal costo del personale alle dipendenze del Beneficiario che svolge attività progettuali assimilabili.
Va inoltre evidenziato che la sussistenza delle sopradescritte condizioni deve essere dichiarata dal Beneficiario sotto la propria responsabilità e confermata dal controllore nell’esecuzione dei controlli di competenza.
Sono inoltre comprese tra le spese di personale quelle concernenti il personale impiegato con contratti di lavoro dipendente o contratti di lavoro autonomo parasubordinato, tra cui possono comprendersi principalmente ma non esclusivamente: collaborazioni coordinate e continuative, borse di dottorato, assegni e contratti di ricerca.
Si chiarisce che in riferimento all’eleggibilità della Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) tutti i soggetti italiani partecipanti come capofila o partner ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea, potranno rendicontare l’IRAP come costo reale qualora calcolato in applicazione del “metodo retributivo” e l’imposta sia direttamente collegata ai costi del personale impiegato nel progetto. Il “metodo retributivo” prevede, che la base imponibile ai fini IRAP sia determinata dalla somma delle retribuzioni del personale dipendente, dei redditi a questi ultimi assimilati e dei compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative o per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Per i soggetti passivi che invece determinano la base imponibile ai fini IRAP in base alla differenza tra il valore e i costi della produzione (c.d. metodo contributivo o analitico), l’imposta non costituisce costo ammissibile e quindi il relativo costo non può essere rendicontato sull’operazione finanziata.
Non sarà ammissibile rendicontare l’IRAP da parte delle Amministrazioni Regionali, in considerazione del fatto che l’IRAP figura tra le entrate indicate nel loro bilancio.
Infine, nel caso di rendicontazione a tasso forfettario delle spese di viaggio e soggiorno, il beneficiario deve dimostrare la sua partecipazione ad almeno una missione di progetto. Questa informazione può essere rilevata da un ordine di trasferta, da una relazione o da prove simili per almeno un viaggio.
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