La contabilizzazione dei contributi sui progetti finanziati

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Contabile in ufficio

I soggetti beneficiari di contributi che derivano da progetti finanziati possono appartenere a categorie diverse per le quali esistono differenti metodi di contabilizzazione. Va però detto che al di là di alcuni casi di contabilità che determinano le entrate e le uscite per cassa, la maggior parte dei soggetti beneficiari rileva contabilmente i contributi attraverso un principio di competenza economica.

In considerazione del fatto che i contributi su progetti finanziati si basano sull’ammontare delle spese rendicontate e dunque sostenute in base al budget del progetto approvato, nei casi in cui il progetto si realizzi in più, esercizi, l’accertamento dei contributi avverrà in diretta relazione all’effettuazione delle spese.

Tali principi di contabilizzazione dei contributi sono affrontati dallo IAS 20 che descrive le diverse tipologie di contributi e anche le modalità di contabilizzazione degli stessi. Tra i principi di contabilizzazione rileva il fatto che:

  • i contributi pubblici non devono essere rilevati finché non esista una ragionevole certezza che l'entità rispetterà le condizioni previste;
  • i contributi saranno ricevuti.

Pertanto, non basta l'approvazione di un contributo, bensì è necessario che la spesa sia stata realizzata secondo le modalità previste dal contratto di sovvenzione e dal regolamento a cui questo si riferisce.

Laddove un progetto preveda delle rendicontazioni su base annuale sarà più semplice determinare l'ammontare del contributo a fronte del totale delle spese sostenute nell'ambito del progetto anno per anno. Infatti, la stessa rendicontazione presentata all'ente sovventore consentirà di dimostrare in maniera oggettiva che il diritto al contributo è avvenuto sulla base delle spese riportate al rendiconto. Se oltre alla rendicontazione vi è anche la revisione di tali spese allora la definizione del contributo spettante per l'esercizio di competenza sarà ancor più certo e dunque rispettoso del principio contabile sopra riportato.

Diversamente nei casi in cui non sia prevista una rendicontazione anno per anno di un progetto pluriennale sarà necessario procedere comunque ad una rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dell'esercizio per il quale si sta redigendo il bilancio. In questo modo sarà possibile determinare il contributo spettante e imputarne il valore nell'ambito della voce A5 degli Altri proventi del Conto Economico riclassificato secondo la quarta direttiva CE.

Spesso viene valutato se sia il caso di procedere ad un accantonamento al fondo rischi prendendo in considerazione il fatto che potrebbero, nel caso di controllo di secondo livello, essere considerati non esigibili alcuni dei costi sui quali sia stato calcolato il contributo in conto esercizio per l'anno a cui si riferisce il bilancio. Va detto infatti che possono esservi situazioni in cui, nonostante la rendicontazione sia avvenuta nel rispetto dei termini previsti dal contratto di sovvenzione e dal regolamento che lo sovraintende, alcune interpretazioni poste dai controllori di secondo livello, siano non allineate con quanto effettivamente rendicontato come costo eleggibile e pertanto il relativo contributo possa essere richiesto indietro da parte dell'ente sovventore.

Per il principio di prudenza sarà dunque opportuno stimare una percentuale su cui possano sussistere tali incertezze interpretative da parte degli organi di controllo e da parte dell'ente sovventore. Allo stesso tempo è opportuno non abusare di tale principio di prudenza, in quanto si andrebbe in conto ad una manifestazione di incertezza relativa al processo spesa per cui è stato accordato il contributo di progetto.

 

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