L’IVA nelle rendicontazioni dei progetti finanziati
Nov 11, 2025
Spesso viene posto il problema dell’eleggibilità dell’IVA sugli acquisti nei progetti finanziati.
Ai sensi dell'Articolo 67 del Regolamento (UE) 2021/1060 (e delle prassi consolidate), l'IVA sui beni e servizi acquistati nell'ambito di un progetto non è considerata una spesa ammissibile se il beneficiario del progetto ha la possibilità legale di recuperarla (detrarla o farsela rimborsare) in base alla normativa IVA nazionale.
Il primo aspetto riguarda dunque la dimostrazione che l’IVA rendicontata è stata inserita a costo in quanto è stata trattata come IVA sugli acquisti indetraibile. Tale dimostrazione avviene attraverso la registrazione della fattura sul registro dell’IVA acquisti. Infatti, ogniqualvolta viene chiesto di dimostrare l’indetraibilità dell’IVA va fatto riferimento, non tanto al fatto che il beneficiario per sua natura non possa detrarre l’IVA sugli acquisti o che per quello specifico acquisto la normativa prevede l’indetraibilità dell’IVA, ma va sempre vista la registrazione della fattura ai fini IVA. Ciò comprova che l’IVA non è stata recuperata attraverso il meccanismo della liquidazione dell’IVA che permette di sottrarre all’IVA sulle vendite tutta l’IVA sugli acquisti considerata detraibile.
Esistono poi casi in cui l’IVA è stata trattata come parzialmente detraibile e pertanto solo una parte dell’IVA potrà essere rendicontata come quota aggiuntiva eleggibile della spesa.
Nel Manuale per la rendicontazione ed i controlli in relazione alla spesa dei programmi CTE 2021-2027 è previsto che l’IVA sia ammissibile nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iv), del Regolamento (UE) 2021/1060, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile. Pertanto, relativamente ai progetti che rientrano nell’ambito dei programmi CTE 2021-2027, l’articolo 64, paragrafo 1, lettera c) prevede che l’IVA non è ammissibile al finanziamento, salvo:
- per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5.000.000 euro (IVA inclusa);
- per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5.000,000 euro (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA;
- gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all’articolo 58, paragrafo 5, l’IVA non è ammissibile per la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l’IVA per il costo dell’investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA o se la parte del costo dell’investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5.000,000 EUR (IVA inclusa);
- per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg. In linea di principio l’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non recuperabile (non detraibile) a norma della legislazione nazionale sull’IVA.
In particolare, il punto i) prevede dunque che ancorché l’IVA sia recuperabile, se relativa a operazioni il cui costo totale è inferiore ai 5 milioni di euro la stessa IVA detraibile potrà essere rendicontata e ritenuta ammissibile al finanziamento.
Il fatto che l’IVA sia ammissibile o meno è da considerare con attenzione nel momento della realizzazione del budget. Considerando infatti che l’aliquota normale dell’IVA è pari al 22%, l’ammissibilità o meno di tale importo sugli acquisti effettuati comporterà un effetto rilevante nella quantificazione del budget totale del progetto.
Molto importante è quanto prevede l’articolo 72 c. 1 lettera c del DPR 633/1972 in tema di non imponibilità dell’IVA per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa. Tale dettato normativo prevede dunque che i progetti diretti come, ad esempio, gli Horizon Europe che sono riferiti a attività di ricerca siano gestiti attraverso la non imponibilità IVA sugli acquisti nella percentuale per cui gli stessi sono finanziati. Pertanto, il soggetto beneficiario sarà tenuto, precedentemente all’acquisto, ad inviare al fornitore una lettera di intenti in cui richiederà di non applicare l’IVA sull’imponibile per la percentuale per cui il progetto è finanziato richiamando l’articolo di legge in questione. La non imponibilità si applica solo per gli acquisti il cui valore è superiore ai 300 euro.
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