Negli ultimi tempi si sono sviluppati diversi strumenti di sostegno alla realizzazione di progetti, soprattutto quelli riguardanti le imprese, attraverso il meccanismo del riconoscimento di un credito di imposta su tutto o parte dell’ammontare di costi ritenuti eleggibili.
Tale meccanismo, ancorché non riconosca direttamente contributi in forma di denaro, di fatto realizza lo stesso fine indirettamente.
Infatti, la maggior parte dei soggetti potenzialmente beneficiari, è tenuta al pagamento di imposte e contributi. Grazie al meccanismo della compensazione è dunque possibile utilizzare il proprio credito di imposta che si è venuto a realizzare mediante lo svolgimento di un progetto nell’ambito di una determinata misura legislativa finalizzata a determinati obiettivi.
Tra le varie finalità si individuano i progetti volti al sostegno di progetti ricerca e sviluppo, ovvero quelli volti a mettere in atto la formazione promozionale per la migliore introduzione di nuove tecnologie della cosiddetta industria 4.0.
Nel rispetto dunque delle regole previste dagli specifici dettati normativi che prevedono il riconoscimento di crediti di imposta per progetti finalizzati a determinati scopi, i beneficiari potranno dunque acquisire Il diritto a tale credito mediante la compilazione della dichiarazione dei redditi del periodo in cui la spesa è stata sostenuta.
Alcune volte è prevista la certificazione da parte di un revisore, altre volte invece l’attività rendicontativa è svolta totalmente dal beneficiario che imputerà il relativo valore speso in sede di dichiarazione per il diritto all’utilizzo del credito di imposta spettante.
Come recentemente, in relazione ai crediti relativi ai progetti di ricerca e sviluppo, si è potuto constatare che l’Agenzia delle Entrate ha messo in discussione diversi crediti di imposta dichiarati in relazione ad una contestazione di merito, ossia del carattere di novità che propriamente dovrebbe caratterizzare i progetti di ricerca e sviluppo, è bene porre molta attenzione a realizzare quanto previsto dalla normativa di riferimento in maniera puntuale e coerente.
Va detto che si sono innescati diversi contenziosi contro i disconoscimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dei quali, è stato disconosciuto il credito nella forma di credito di imposta non spettante, anziché di inesistente.
Pertanto, il rischio di trovarsi di fronte al disconoscimento del credito di imposta nella forma di credito inesistenza è significativo soprattutto per l’entità sanzionatoria prevista. Infatti, nei casi di credito inesistente la sanzione va dal 100 al 200% del credito utilizzato e nel caso in cui questo sia di importo superiore ai 50.000 euro scatta il processo penale a carico del contribuente.
Recentemente, grazie a una sentenza della Suprema Corte, è stato chiarito che in tali casi il credito vada considerato come non spettante e di conseguenza la sanzione è solo amministrativa ed è pari al 30% del credito utilizzato con possibilità di ravvedimento.
Inoltre, a seguito di un intervento normativo, il DL 146/2021, è possibile sanare le compensazioni dei crediti per progetti di ricerca e sviluppo avvenuti tra il 2015 e il 2019 mediante una procedura che prevede il solo versamento dei crediti impropriamente utilizzati senza l’applicazione di alcuna sanzione e interesse.
Alla luce di quanto sopra va dunque fatta una constatazione sul tipo di rischio che si determina nei casi di credito di imposta utilizzabile in compensazione per la realizzazione di specifici progetti.
Questi debbono essere realizzati con particolare attenzione e nel puntuale rispetto dei dettati normativi in quanto l’approvazione del contributo spettante non avviene come per altri contributi a seguito della presentazione della dichiarazione, bensì, si realizza o con il decorso dei termini per l’accertamento dichiarativo, oppure, diversamente, nei casi di controllo a posteriori da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi presentata.
In questo secondo caso, le eventuali contestazioni sollevate con ragione da parte dell’Agenzia, non solo determinano la restituzione dell’importo compensato, bensì provocano l’applicazione di sanzioni.