I progetti finanziati dal "de minimis”

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Contabile in ufficio

Il concetto di contributo basato sul "de minimis" scaturisce da un insieme di regole stabilite dalla Commissione Europea che permette agli Stati membri di concedere aiuti di Stato di modesta entità alle imprese senza la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione stessa. L'obiettivo è quello di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per le imprese, consentendo un'erogazione più snella di piccoli aiuti che, per il loro scarso importo, si presume non possano falsare la concorrenza o incidere sugli scambi tra Stati membri in misura significativa.

La normativa di riferimento principale è il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Questo regolamento, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, sostituisce il precedente Regolamento (UE) n. 1407/2013 e sarà valido fino al 31 dicembre 2030.

Il limite massimo generale degli aiuti "de minimis" concessi a una singola impresa nell'arco di tre esercizi fiscali (quello in corso e i due precedenti) è stato elevato a 300.000 Euro (rispetto ai precedenti 200.000 Euro). Questo massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto o dalla finalità perseguita.

È fondamentale sottolineare che un aiuto "de minimis" non deve essere cumulato con altri aiuti di Stato relativi agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dovesse comportare il superamento di un'intensità di aiuto o di un importo massimo di aiuto fissato in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

Soggetti beneficiari tenuti al rispetto del "de minimis"

La disciplina "de minimis" si applica generalmente a tutte le imprese, intese in senso ampio, ovvero qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica e dal suo scopo di lucro. La distinzione cruciale non è tra società commerciali e enti, ma tra soggetti che svolgono attività economica e soggetti che non la svolgono.

  1. Aziende che svolgono attività commerciali

Le aziende che svolgono attività commerciali (es. società di capitali, società di persone, ditte individuali), e dunque attività economica, sono i soggetti per eccellenza a cui si applica il Regolamento "de minimis". Indipendentemente dalla loro dimensione o settore di attività (salvo alcune eccezioni specifiche per settori come pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, che hanno regolamenti "de minimis" dedicati), quando ricevono un finanziamento, devono accertarsi che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ricevuti nei tre esercizi fiscali rilevanti non superi il massimale di 300.000 Euro.

La verifica di questo massimale è responsabilità dell'azienda beneficiaria, che deve dichiarare gli aiuti "de minimis" già ricevuti, e dell'ente erogatore, che deve tenere un registro degli aiuti concessi.

  1. Enti del Terzo Settore (ETS) che perseguono scopi di natura istituzionale

La questione diventa più complessa per enti come gli Enti del Terzo Settore (ETS), le associazioni, le fondazioni o altri enti no-profit. Per questi soggetti, la discriminante non è la loro natura giuridica, ma la natura dell'attività per la quale ricevono il finanziamento.

  • Se l'ETS svolge esclusivamente attività istituzionali non economiche: se l'ente non svolge alcuna attività economica e persegue esclusivamente scopi di natura sociale, culturale, benefica, ecc., senza offrire beni o servizi su un mercato, allora non è considerato un'impresa ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. In questo caso, i finanziamenti ricevuti per tali attività non rientrano nel campo di applicazione del "de minimis" e non sono soggetti ai relativi massimali.
  • Se l'ETS svolge attività economica: se l'ETS, anche in via secondaria o strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, offre beni o servizi su un mercato (es. gestione di un bar, organizzazione di eventi a pagamento, offerta di servizi a prezzi di mercato, vendita di prodotti, corsi a pagamento, attività di ricerca applicata con sfruttamento commerciale dei risultati), allora per quella specifica attività è considerato un'impresa. I finanziamenti ricevuti a sostegno di tali attività economiche saranno soggetti alla disciplina "de minimis" e concorreranno al massimale di 300.000 Euro.

La giurisprudenza europea ha chiarito che l'assenza di scopo di lucro non esclude di per sé la qualificazione di "impresa" se l'ente opera su un mercato offrendo beni o servizi.

Distinguere attività istituzionale da attività commerciale e applicazione del "de minimis"

Quando un soggetto, come un ETS, svolge sia attività istituzionale (non economica) che attività commerciale (economica), l'applicazione del "de minimis" a un progetto finanziato deve avvenire con grande attenzione per evitare di superare il massimale consentito e di ricevere aiuti di Stato illegittimi.

La chiave è la separazione contabile e la corretta imputazione dei costi e dei ricavi.

Per un progetto finanziato, la distinzione avviene come segue:

  1. Analisi della natura del progetto:
    • Se il progetto è interamente riconducibile ad attività non economica: il finanziamento ricevuto per questo progetto non è un aiuto di Stato e non rientra nel calcolo del "de minimis". È fondamentale che i costi e i ricavi di questa attività siano chiaramente separati da quelli delle attività economiche.
    • Se il progetto è interamente riconducibile ad attività economica: il finanziamento ricevuto è un aiuto di Stato "de minimis" e deve essere calcolato nel massimale di 300.000 Euro.
  2. Se il progetto ha una natura "mista" (coinvolge sia attività istituzionale che economica):
    • in questo caso, l'ente deve essere in grado di dimostrare che il finanziamento è destinato esclusivamente a coprire i costi delle attività non economiche. A tal fine, è indispensabile l'implementazione di un sistema di contabilità separata.
    • Contabilità Separata: il beneficiario deve tenere registri contabili distinti per le attività economiche e non economiche, garantendo che i costi e i ricavi di ciascuna attività siano chiaramente identificabili e non si confondano. Questo permette di attribuire il finanziamento in modo preciso.
    • Allocazione dei costi: se ci sono costi comuni a entrambe le attività (es. affitto della sede, utenze, personale amministrativo), devono essere allocati in modo equo e verificabile tra le attività economiche e non economiche. Metodologie basate su percentuali di utilizzo degli spazi, ore lavorate dal personale su progetti specifici, o altre metriche oggettive possono essere utilizzate.
    • Applicazione del "de minimis": solo la quota del finanziamento che è comprovatamente destinata e utilizzata per sostenere l'attività economica sarà considerata aiuto "de minimis" e concorrerà al massimale. La parte del finanziamento destinata all'attività non economica non rientra in questa disciplina.
    • Rischi: se l'ente non è in grado di dimostrare una chiara separazione contabile e un'allocazione precisa dei costi, l'intero finanziamento potrebbe essere considerato destinato all'attività economica e, di conseguenza, soggetto ai limiti del "de minimis", con il rischio di superamento del massimale. In casi estremi, l'ente potrebbe essere interamente considerato un'impresa se le attività economiche sono preponderanti o inestricabilmente legate a quelle istituzionali.

Periodo di accertamento della spettanza del contributo "de minimis"

Il nuovo DLgs 81/2025 allunga a otto anni i termini per l'Agenzia delle Entrate per recuperare gli aiuti di Stato indebitamente fruiti dalle imprese. Questo si applica sia ai crediti d'imposta (recupero entro l'ottavo anno successivo a percezione/fruizione) sia agli aiuti fiscali inseriti in dichiarazione (recupero entro l'ottavo anno dalla presentazione). Tale estensione comporta maggiori oneri amministrativi per le aziende, che dovranno effettuare una due diligence più approfondita e conservare la documentazione per un periodo più lungo.

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