Gli accordi di partenariato

Molti bandi europei finalizzati a finanziare dei progetti – call for proposals - richiedono che la candidatura avvenga da parte di più soggetti riuniti in associazione temporanea e caratterizzati dalla transnazionalità tra Paesi di provenienza all’interno dell’Unione Europea. 

Certamente, ciò deriva dal fatto che, trattandosi di fondi europei, questi siano destinati a favorire la collaborazione tra beneficiari appartenenti a diversi Paesi membri. Ma al di là della transnazionalità che si concretizza attraverso l’aggregazione nella candidatura di almeno 2 soggetti appartenenti a 2 Paesi diversi dell’Unione Europea, va detto che per l’approvazione conta senz’altro il ruolo che ciascun beneficiario sarà chiamato a svolgere all’interno del progetto attraverso le proprie competenze. Inoltre, saranno valutati i ruoli ricoperti da ciascuno dei partner in relazione alle diverse fasi attraverso cui il progetto dovrà essere implementato. 

Pertanto, la coerenza della partnership di progetto alle attività previste costituirà un elemento di valutazione da parte dell’ente finanziatore. È dunque necessario porre molta attenzione a come si realizzano i partenariati di progetto al fine di non essere penalizzati sia nella valutazione, ma anche poi nello svolgimento che dovrà vedere impegnato ciascun partner secondo il proprio programma di lavoro. 

Sarà compito del soggetto mandatario, definito Capofila o Lead Partner in inglese, a coordinare l’intero progetto e quindi tutte le attività dei partner, riportando direttamente all’ente finanziatore. 

Per quanto riguarda gli aspetti di natura contrattuale, mentre nella fase di candidatura si realizza un accordo attraverso il quale ci si impegna nel caso di aggiudicazione a formalizzare l’accordo temporaneo finalizzato alla realizzazione del progetto, con l’approvazione i partner sottoscriveranno l’accordo, denominato Consortium Agreement o Partnership Agreement, nel quale verranno indicati le attività progettuali, i ruoli, i budget di ciascuno, i regolamenti di riferimento, le scadenze in base al cronoprogramma e gli adempimenti previsti. 

A monte di tale accordo di partenariato è prevista la stipula di un contratto di sovvenzione, in inglese Grant Agreement, che avrà all’oggetto l’intero progetto approvato e che definirà il contributo in base al budget, la durata del progetto, le modalità e le tempistiche di reporting, oltre ai regolamenti di riferimento, tra cui le regole di rendicontazione. 

È dunque fondamentale che il Consortium Agreement o Partnership Agreement rispecchi a pieno quanto predefinito dal Grant Agreement. 

Ogni situazione che dovesse comportare la modifica  delle condizioni previste contrattualmente, a meno di quanto eventualmente già previsto come possibile (es.: variazioni tra l’ammontare di spesa rendicontato per specifica categoria di costo rispetto a quanto previsto a budget al di sotto di una certa soglia), dovrà avvenire attraverso un emendamento – amendment – che richiederà dunque la formale approvazione da parte dell’ente finanziatore. 

 

 

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